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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ Art. 1 Commi 102 SS. L. 199/2025

Avviso pubblico definizione agevolata delle entrate comunali (cd. Rottamazione)

Categorie:
Tributi

Data :

4 maggio 2026

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ Art. 1 Commi 102 SS. L. 199/2025
Municipium

Descrizione

Descrizione:

Si informano i contribuenti che il Comune di Riardo ha attivato la procedura di Definizione Agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), con l’approvazione in Consiglio Comunale di apposito regolamento.  

Questa misura consente di estinguere i propri debiti tributari e patrimoniali versando la quota capitale, con l'annullamento di sanzioni e interessi.

Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare apposita ISTANZA/DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, su modello disponibile sul sito istituzionale www.comune.riardo.ce.it e presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Termine di presentazione:

le istanze di definizione agevolata possono essere presentate dai soggetti debitori dal 15/05/2026 al 15/09/2026. Decorso tale termine, non potranno essere accettate istanze tardive.

Canali di invio:

Oggetto della definizione agevolata:

  • I debiti relativamente a tributi comunali(IMU, TASI, TARI/TARES, CUP ecc. ), entrate patrimoniali, nonché CdS, risultanti da ingiunzioni di pagamento, da accertamenti esecutivi e solleciti di pagamento notificati fino a tutto il 31/12/2025, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso degli oneri e delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;
  • Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:

a)    un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b)    un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025;

c)    un sollecito di pagamento emesso entro il 31 dicembre 2025.

  • La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche singoli atti o debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo;

 

  • Sono esclusi dalla definizione di cui al punto 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

 

  • La definizione agevolata è estesa anche alle omesse ed infedeli dichiarazioni TARI;

 

  • Possibilità di aderire alla definizione agevolata anche con piano di rateizzo secondo l’ammontare del debito e in maniera standardizzata secondo gli scaglioni previsti nel Regolamento.
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Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026, 11:52

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