Titolo

COMUNE DI RIARDO

PROVINCIA DI CASERTA

 

 

Prot.: 2135

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2013

ACCONTO

 

ENTRO IL 17 GIUGNO 2013 DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU da:

 

i proprietari o titolari di un diritto reale di godimento dei seguenti immobili:

o    abitazioni a disposizione (cosiddette “seconde case”) nella cui definizione rientra anche l’unica casa di proprietà di un soggetto che non vi risiede;

o    abitazioni date in locazione;

o    abitazioni in uso gratuito a parenti;

o    immobili accatastati nel gruppo catastale D con eccezione dei fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria D/10;

o    tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni e dai fabbricati produttivi: uffici, negozi, laboratori,

o    pertinenze dell’abitazione principale superiori ad una unità (ad es. secondo box );

o    le aree edificabili.

 

PER EFFETTO DEL D.L. 54/2013 E’ SOSPESO IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI GIUGNO per:

a)     abitazione principale, relativamente ad una sola unità immobiliare, e relative pertinenze limitatamente ad una unità;

SONO ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 e A/9

b)    unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti auto nomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;

c)     terreni agricoli e fabbricati rurali;

 

SI RICORDA:

o    che per abitazione principale deve intendersi una sola unità catastale ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) ha la residenza anagrafica e la sua dimora abituale;

o    che le pertinenze delle abitazioni principali sono limitate ad una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box) e C/7 (tettoie);

o    che le abitazioni, non locate, di anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 17/04/2013 sono state approvate le seguenti aliquote di imposta per l’anno 2013:

 

  • 0,40 - Aliquota per abitazione principale e pertinenze con detrazione d’imposta pari ad € 200,00(valida solo per (categorie A1; A8 e A9 come dettato dal D.L. 54/2013);
  • 1,06 - Aliquota per i soli fabbricati di categoria “D”;
  • 0,86 - Aliquota ordinaria (altri fabbricati e aree edificabili);
  • 0,20 - Aliquota ridotta per fabbricati rurali  uso strumentale (poi sospesa dal D.L. 54/2013)

 

La base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio così come deliberato con atto di G.C. n. 58 del 10.10.2012.

 

L’IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO IMU E PARI € 12,00 (art. 16 del REGOLAMENTO COMUNALE IMU);

 

Relativamente ai fabbricati del gruppo catastale D, l’aliquota standard (0,76%) spetta interamente allo Stato, mentre dev’essere versato al Comune l’aumento di aliquota (0,30% per l’acconto di giugno 2013), mediante modello F24, utilizzando gli appositi i codici.

 

Sul sito web del Comune – www.comune.riardo.ce.it è disponibile  il programma di calcolo automatico dell’Imu 2013 ed ulteriori più dettagliate informazioni per i contribuenti.

 

Riardo 30/05/2013

                                                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Giovanni Borzacchiello

 

Altre Informazioni IMU 2013

 

La base imponibile è ridotta del 50% :

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all’art. 4 comma 5 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

Ai sensi dell’art.9 Regolamento comunale IMU, ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, sono individuate le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione:

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;

b) gravi lesioni alle strutture verticali;

c) fabbricato oggettivamente diroccato”.

L’acquisizione e la cessazione del diritto alla riduzione devono essere dichiarati nei termini di legge (D.L.35/2013).

 

 

Ai fini della corretta compilazione del modello F24 per il versamento dell’I.M.U., si ricorda ai contribuenti  che:

“Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”  (art. 1, comma 166, Legge 27/12/2006, n. 296).

 

TABELLA CODICI TRIBUTO per versamento con mod.F24 –RATA ACCONTO 2013

TRIBUTO DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VERSAMENTO

3912 - IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – COMUNE – L’ACCONTO DEV’ESSERE VERSATO ENTRO IL 17 GIUGNO 2013 SOLO PER I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI   A/1, A/8 E A/9 (Abitazioni di tipo signorile, in ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici)

3916 - IMU AREE FABBRICABILI - COMUNE

3918 - IMU    ALTRI FABBRICATI (esclusi i fabbricati di cat.D)– COMUNE  

3925 - IMU    IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”   - STATO

3930 - IMU    IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”   - INCREMENTO COMUNE

Codice catastale del Comune di Riardo H268